Riduzione del termine di disdetta mediante accordo di risoluzione?

Autore:  Adrian Weibel Pubblicato 14 Ottobre 2018
Un agenda posé sur une table en bois

"Il mio datore di lavoro mi ha presentato la disdetta da un giorno all’altro. Non avendo più bisogno di me, vuole porre fine al rapporto di lavoro alla fine del mese in corso e compensare il termine di disdetta di tre mesi con un pagamento una tantum pari a quattro mensilità. È consentito?"


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In linea di principio, la disdetta pone già fine unilateralmente al rapporto di lavoro; si applicano quindi i termini di disdetta previsti dalla legge o dal contratto – nel caso concreto, tre mesi. Le parti possono tuttavia porre fine al rapporto di lavoro anche mediante un accordo bilaterale di risoluzione, facendo attenzione a non privare il lavoratore della protezione sociale imperativa. Le disposizioni considerate «imperative» sono indicate agli art. 361 e 362 CO. Tra queste rientrano anche la protezione durante i periodi di blocco prevista dall’art. 336d CO e l’obbligo di continuare a versare il salario previsto dall’art. 324a CO in caso di impedimento al lavoro non imputabile al lavoratore.

Secondo l’art. 335c cpv. 2 CO, il termine ordinario di disdetta può essere ridotto mediante accordo scritto, contratto normale di lavoro o contratto collettivo di lavoro, ma in linea di principio non può essere inferiore a un mese.

Nel caso concreto occorrerà quindi verificare se la riduzione del termine di disdetta comporti una privazione della protezione sociale imperativa. Se il tribunale dovesse ritenere che l’accordo di risoluzione costituisca un’elusione della legge, le disposizioni di protezione eluse rimarrebbero applicabili nonostante l’accordo tra le parti.

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Ritratto di Adrian Weibel
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Adrian Weibel

Capo consulenza giuridica | Avvocato