Obbligo di restituzione o diritto di ritenzione?
Autore: Christiane Tureczek Pubblicato 13 Giugno 2017
Sono stato licenziato all’improvviso, con esonero immediato dall’obbligo di lavorare durante il periodo di disdetta di sei mesi. Il mio datore di lavoro mi chiede di restituire entro una settimana l’auto aziendale, il cellulare e il computer. Io, invece, vorrei aspettare che tutte le mie spettanze siano state pagate. Qual è la situazione?
Tutto ciò che le parti contraenti hanno ricevuto reciprocamente o da terzi per loro conto durante il rapporto di lavoro deve essere restituito al momento della cessazione del rapporto di lavoro (art. 339a cpv. 1 CO). Restano tuttavia riservati i diritti di ritenzione delle parti contraenti, purché il credito sia esigibile e, per sua natura, sia connesso con l’oggetto trattenuto.
Ciò può riguardare, ad esempio, un’auto aziendale messa a disposizione almeno in parte per lo svolgimento delle mansioni professionali previste dal contratto di lavoro. In assenza di un accordo contrario, il datore di lavoro può quindi chiedere la restituzione dell’auto aziendale al più presto al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non già durante l’esonero dall’obbligo di lavorare.
Se il dipendente vanta ancora pretese finanziarie non pagate, può inoltre rifiutarsi di restituire gli oggetti anche oltre tale momento, invocando il proprio diritto di ritenzione.
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