Diritto al cumulo delle ore di compensazione?

Autore:  Adrian Weibel Pubblicato 26 Febbraio 2019
Clessidra su un tavolo.

"Mi piace lavorare più a lungo in inverno per poter beneficiare di giorni di ferie supplementari in estate. Il mio datore di lavoro insiste tuttavia sul fatto che non posso fare ore supplementari e che, se dovessero essercene, devo compensarle immediatamente con ore di tempo libero separate: cosa si applica in questo caso?"


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L’art. 321c CO stabilisce innanzitutto l’obbligo del lavoratore di effettuare ore supplementari nella misura in cui queste siano necessarie e possano essergli ragionevolmente richieste in buona fede. Se non è stato concordato diversamente per contratto, le ore supplementari sono generalmente remunerate con un supplemento salariale del 25%, conformemente all’art. 321c cpv. 3 CO. È tuttavia possibile concordare per contratto che le ore supplementari siano compensate con tempo libero o che il lavoratore rinunci al supplemento salariale. La compensazione delle ore supplementari con tempo libero presuppone il consenso sia del datore di lavoro sia del lavoratore. L’accordo deve riguardare non solo il principio della compensazione, ma anche la sua durata e il momento in cui essa avviene. Se al datore di lavoro è stato riconosciuto per contratto il diritto di ordinare unilateralmente la compensazione con tempo libero, spetta a quest’ultimo determinare il momento, la durata e la modalità della compensazione.

La regolamentazione delle cosiddette ore anticipate si distingue dalla compensazione delle ore supplementari. Per ore anticipate si intende uno spostamento, regolamentato contrattualmente, di determinati periodi di lavoro, ad esempio per creare un ponte tra Natale e Capodanno. Per le ore anticipate non si applica alcun supplemento salariale. Occorre invece prestare attenzione alle regolamentazioni relative all’orario flessibile: in ragione dell’autonomia del lavoratore nella gestione del proprio tempo, quest’ultimo è anche responsabile di poter ridurre in qualsiasi momento il proprio saldo di orario flessibile durante il termine ordinario di disdetta. In caso contrario, rischia che tali ore non vengano remunerate. Inoltre, i saldi dell’orario flessibile possono trasformarsi in ore supplementari soggette a un supplemento salariale qualora la compensazione non sia più possibile a causa delle esigenze aziendali o delle istruzioni del datore di lavoro relative all’orario flessibile disponibile al di fuori delle fasce orarie fisse.

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Ritratto di Adrian Weibel
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Adrian Weibel

Capo consulenza giuridica | Avvocato