Telelavoro: la via verso un posto di lavoro flessibile
Autore: Adrian Weibel Pubblicato 08 Giugno 2015
Il telelavoro concilia vita privata e professionale ed elimina lo stress degli spostamenti. Quali aspetti particolari dovete considerare? Dovete finanziare personalmente gli strumenti di lavoro? In quali orari dovete essere reperibili?
Il lavoro che prevede un posto di lavoro flessibile non è disciplinato in modo esaustivo dal diritto del lavoro svizzero. Inoltre, oltre il 70% dei rapporti di telelavoro non è disciplinato contrattualmente. Se lavorate esclusivamente in modalità di telelavoro, al vostro rapporto di lavoro possono applicarsi le disposizioni speciali sul lavoro a domicilio di cui agli art. 351 segg. CO. Il telelavoro prevalentemente informatico, senza trattamento manuale di materiale, non costituisce invece generalmente lavoro a domicilio. Concordate quindi preventivamente con il vostro datore di lavoro, nel contratto di lavoro, le regole applicabili al telelavoro e stabilite espressamente che non svolgete un’attività indipendente nell’ambito di un rapporto di mandato.
Quali aspetti dovreste disciplinare espressamente?
La forma più comune di telelavoro è il telelavoro alternato e mobile, in cui lavorate alternativamente presso la sede dell’azienda, a casa o durante gli spostamenti. Le disposizioni ordinarie sul contratto individuale di lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO non sono sufficienti a disciplinare il telelavoro.
Per evitare incertezze giuridiche, dovreste pertanto disciplinare espressamente nel contratto con il vostro datore di lavoro, in particolare, gli aspetti relativi alla reperibilità, all’organizzazione del posto di lavoro, agli strumenti di lavoro, al rimborso delle spese e all’assicurazione di responsabilità civile.
Come potete disciplinare contrattualmente il telelavoro?
L’utilizzo di una postazione di lavoro esterna dovrebbe essere disciplinato al meglio definendo nel contratto di lavoro una percentuale fissa di occupazione. Dovreste inoltre elencare in un inventario gli strumenti di lavoro messi a disposizione dal datore di lavoro e quelli che fornite voi stessi.
Ai sensi dell’art. 327a CO, potete concordare un’indennità mensile forfettaria per l’utilizzo dei vostri strumenti di lavoro, quali computer, Internet, telefono, stampante multifunzione, mobili per ufficio o spazio di lavoro. Per coprire eventuali danni agli apparecchi installati presso il vostro domicilio, dovreste inoltre stabilire se i relativi costi sono coperti dalla vostra assicurazione o dall’assicurazione di responsabilità civile aziendale del vostro datore di lavoro.
Se svolgete la maggior parte del vostro lavoro a domicilio, il tempo necessario per recarvi alle riunioni dovrebbe essere considerato tempo di lavoro.
Il vostro datore di lavoro può obbligarvi a lavorare in telelavoro?
Nell’ambito del suo diritto di impartire istruzioni, il datore di lavoro può assegnarvi, in linea di principio, qualsiasi luogo di lavoro ragionevole, purché sia in grado di metterlo a vostra disposizione. Dovete generalmente seguire tale istruzione e non potete quindi scegliere autonomamente il luogo di lavoro.
Se il datore di lavoro vi ha assunto indicando nel contratto di lavoro, senza riserve, un luogo di lavoro ben preciso, generalmente non può assegnarvi un altro luogo di lavoro. Se invece il contratto prevede che anche il vostro domicilio possa essere considerato luogo di lavoro, oltre alla sede dell’azienda, il datore di lavoro si riserva la scelta del luogo di lavoro.
Tuttavia, imporre unilateralmente il telelavoro presso il vostro domicilio privato violerebbe il vostro diritto della personalità. Se il datore di lavoro intende introdurre il telelavoro, deve concordarlo espressamente con voi. D’altra parte, rispondere alle e-mail da casa è ormai così comune che, se non lo desidera, il datore di lavoro dovrebbe vietare espressamente il telelavoro. Nei Paesi Bassi esiste persino una legge che riconosce ai lavoratori un diritto legale al telelavoro.
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