Lavorare in un contesto internazionale: quando si applica il diritto svizzero?
Autore: Christiane Tureczek Pubblicato 10 Maggio 2016
L’esperienza che imprenditori e dirigenti possono acquisire durante i loro soggiorni all’estero è considerata fondamentale per una riuscita internazionalizzazione delle PMI. Quale diritto si applica ai rapporti di lavoro internazionali? E dove occorre intentare un’azione in caso di controversia?
Se, in qualità di lavoratore dipendente, il vostro luogo di lavoro abituale o la sede del vostro datore di lavoro si trova in un altro Stato, oppure se nessuno dei due si trova in Svizzera, si parla di rapporti di lavoro internazionali. In tal caso, in assenza di un trattato internazionale, il diritto applicabile e il foro competente sono determinati secondo le disposizioni della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, www.admin.ch).
In linea di principio, in assenza di una scelta del diritto applicabile da parte delle parti, si applica il diritto del luogo di lavoro abituale. Se svolgete abitualmente la vostra attività lavorativa in più Stati, il diritto applicabile al vostro rapporto di lavoro si basa sulla sede, sul domicilio o sul luogo di dimora abituale del vostro datore di lavoro.
Se, in qualità di lavoratore dipendente, siete distaccati solo temporaneamente in un altro Stato, il vostro attuale contratto di lavoro rimane valido e le assicurazioni sociali in Svizzera vengono mantenute. I datori di lavoro esteri che distaccano temporaneamente lavoratori in Svizzera sono invece tenuti, in virtù della legge sui lavoratori distaccati (LDist), a rispettare le condizioni di lavoro e salariali svizzere nonché altre disposizioni imperative previste dalla legge, dal contratto collettivo di lavoro o dal contratto normale di lavoro.
Aspetti del diritto del lavoro: raccomandazioni
- Dovreste disciplinare per contratto il diritto applicabile e il foro competente per le invenzioni, i design e i programmi informatici creati durante il rapporto di lavoro.
- Se il vostro datore di lavoro cede a terzi l’azienda o una parte dell’azienda situata in Svizzera, il diritto svizzero (art. 333 CO) si applica a tutti i rapporti di lavoro.
- Il diritto svizzero si applica anche all’obbligo di notifica all’ufficio cantonale del lavoro quando l’azienda interessata da un licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 335d CO si trova in Svizzera.
- Prima di un soggiorno prolungato all’estero, dovreste contattare l’istituto cantonale delle assicurazioni sociali del vostro Cantone di domicilio per evitare eventuali svantaggi.
- Le formazioni conseguite nell’UE/SEE per professioni regolamentate in Svizzera devono essere sottoposte a una procedura di riconoscimento presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) in caso di insediamento in Svizzera.
- Dai Paesi terzi vengono ammessi soltanto lavoratori altamente qualificati e a condizioni rigorose. Sono possibili eccezioni, in particolare per progetti, tirocini, perfezionamenti professionali e trasferimenti di dirigenti e specialisti.
- I cittadini degli Stati dell’UE25/SEE sono soggetti a obblighi di notifica e autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera. Tali obblighi possono riguardare sia il lavoratore sia il datore di lavoro.
Foro competente in caso di controversie derivanti dal contratto di lavoro
La scelta del foro competente mediante contratto è sempre possibile, nel rispetto dei requisiti di validità previsti dal diritto nazionale, purché non privi abusivamente una delle parti della protezione garantita da un foro previsto dal diritto svizzero (art. 5 LDIP). In caso contrario, il foro competente è determinato secondo la LDIP o la LDist.