Prescrizione e decadenza del diritto alle vacanze
Autore: Christiane Tureczek Pubblicato 17 Dicembre 2019
"Il mio saldo vacanze va perso se non usufruisco delle vacanze entro la fine dell’anno, nonostante quanto previsto dalle nostre condizioni di assunzione?"
Il diritto legale alle vacanze previsto dall’art. 329a CO è di «almeno quattro settimane», rispettivamente di cinque settimane per i lavoratori di età inferiore ai 20 anni. Questo diritto mira a garantire il riposo dei lavoratori durante un periodo di tempo libero continuativo e comprende al contempo il diritto alla retribuzione. Per garantire effettivamente lo scopo ricreativo delle vacanze, da un lato vige il divieto di compensazione finanziaria delle vacanze durante un rapporto di lavoro non disdetto e, dall’altro, almeno due settimane di vacanze devono essere prese consecutivamente una volta all’anno.
Il legislatore ha inoltre voluto impedire una decadenza anticipata del diritto alle vacanze e ha pertanto previsto l’applicazione dei normali termini di prescrizione di cui all’art. 128 n. 3 CO. Secondo il Tribunale federale, il diritto alle vacanze si prescrive in cinque anni a partire dall’esigibilità del credito.
Il diritto alle vacanze diventa esigibile, nel caso di quattro settimane di vacanze, dopo il decorso di 48/52 dell’anno in cui è sorto, a seguito della fissazione anticipata del periodo di vacanza da parte del datore di lavoro o in virtù di un accordo contrattuale che preveda una determinata data. Il diritto alle vacanze si prescrive separatamente per ogni anno civile.
Se nel corso degli anni si sono accumulati saldi vacanze relativi a più anni, spetta al datore di lavoro stabilire, al più tardi al momento della fruizione delle vacanze, se devono essere utilizzati i saldi più vecchi o quelli più recenti. Se non lo fa e nemmeno il lavoratore esprime una volontà in tal senso, dall’art. 86f CO deriva che vengono utilizzati per primi i saldi vacanze più vecchi.
Se il datore di lavoro comunica alla fine di ogni anno il saldo vacanze aggiornato, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere. Questi termini di prescrizione sono imperativi. Una decadenza anticipata del diritto alle vacanze non può quindi essere validamente stabilita per contratto.
Le clausole che prevedono la perdita dei diritti alle vacanze non usufruiti entro una determinata data sono pertanto inefficaci. Tuttavia, spetta al datore di lavoro stabilire il periodo in cui devono essere prese le vacanze, tenendo conto delle esigenze legittime del lavoratore, e garantirne la fruizione. Le relative disposizioni devono pertanto essere rispettate.
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