Licenziamento abusivo in caso di malattia?

Autore:  Christiane Tureczek Pubblicato 17 Febbraio 2020

"Dopo una malattia durata circa quattro mesi sono stato licenziato, nonostante avessi sempre ricevuto ottime valutazioni e regolari aumenti salariali. Lavoro da più di tre anni in questa azienda e sono stato promosso più volte. Il mio datore di lavoro si è rifiutato di comunicarmi i motivi del licenziamento. È legittimo procedere in questo modo?"


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In Svizzera vige fondamentalmente il principio della libertà di licenziamento. Questo principio è tuttavia soggetto alle limitazioni materiali previste dall’art. 336 CO. Il licenziamento è abusivo, ad esempio, quando viene pronunciato a causa di una caratteristica propria della personalità della parte licenziata o perché quest’ultima esercita un diritto costituzionale.

Il licenziamento è inoltre abusivo quando viene pronunciato per impedire la nascita di pretese derivanti dal rapporto di lavoro o perché la parte licenziata fa valere pretese legittime derivanti dal rapporto di lavoro. Lo stesso vale quando il licenziamento avviene perché una parte presta il servizio militare, civile o di protezione civile obbligatorio in Svizzera oppure adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.

Una certa protezione dal licenziamento esiste anche per i membri di un’associazione dei lavoratori e per i membri eletti di una rappresentanza dei lavoratori, nonché nell’ambito di un licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 335f CO. Un licenziamento pronunciato per uno dei motivi sopra indicati è abusivo e comporta l’obbligo della parte che licenzia di versare un’indennità, il cui importo viene stabilito tenendo conto di tutte le circostanze e può ammontare al massimo a sei mensilità. Un licenziamento abusivo non consente tuttavia di imporre la continuazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, l’art. 336c CO prevede una protezione temporale dal licenziamento in caso di malattia, infortunio e gravidanza, nonché durante l’esercizio di determinati servizi obbligatori. Questo cosiddetto periodo di protezione significa che il lavoratore è protetto dal licenziamento per un massimo di 30 giorni di calendario durante il primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno e 180 giorni a partire dal sesto anno.

Un licenziamento pronunciato durante questo periodo di protezione è nullo, ossia deve essere nuovamente pronunciato dopo la scadenza del periodo di protezione per produrre effetti giuridici.

Ai sensi dell’art. 335 cpv. 2 CO, la parte licenziata ha diritto, su esplicita richiesta, a una motivazione scritta del licenziamento. Il rifiuto di fornire una motivazione o una motivazione errata costituisce una violazione contrattuale e può quindi comportare pretese di risarcimento dei danni, ad esempio per spese processuali inutili o per una riduzione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, sebbene il legislatore non abbia previsto conseguenze esplicite in caso di rifiuto.

In caso di controversia giudiziaria relativa a un licenziamento abusivo, il rifiuto di fornire la motivazione sarà inoltre interpretato a sfavore della parte che l’ha rifiutata e potrà costituire un indizio di un possibile carattere abusivo.

Nel vostro caso siete al quarto anno di servizio e beneficiate quindi di un periodo di protezione di 90 giorni, che è stato esaurito da una malattia durata circa quattro mesi. Dal punto di vista temporale, il licenziamento è quindi ammissibile dopo la scadenza del periodo di protezione. Se tuttavia la malattia viene indicata come motivo oggettivo del licenziamento, nonostante sia guarita, il licenziamento può essere abusivo.

È determinante valutare tutte le circostanze del caso, in particolare se, dopo aver recuperato la capacità lavorativa, la malattia continui o meno a limitare il lavoratore nello svolgimento della sua attività abituale. Il rifiuto di fornire la motivazione del licenziamento, invece, può essere chiaramente contestato.

Per qualsiasi questione giuridica o controversia, il servizio giuridico di Swiss Leaders è a disposizione dei suoi soci per offrire consulenza e supporto:

Le informazioni e le dichiarazioni pubblicate sopra non costituiscono una consulenza legale e non sostituiscono una consulenza specifica relativa a un caso concreto.

Autore

Christiane Tureczek

Avvocata