"In qualità di quadri superiori, siamo tenuti a essere sempre reperibili, anche durante le vacanze. Poiché prevedo di viaggiare per diverse settimane in vari Paesi, dove le reti di telefonia mobile non coprono l’intero territorio, mi chiedo se il mio datore di lavoro abbia il diritto di esigere che io sia reperibile durante le vacanze."
Il diritto ad almeno quattro settimane di vacanza previsto dall’art. 329a CO a partire dai 20 anni compiuti ha una duplice funzione: da un lato, garantisce il diritto al salario durante le vacanze e, dall’altro, il diritto al riposo. Per garantire il cosiddetto «riposo completo» dei lavoratori e quindi preservare a lungo termine la loro capacità lavorativa, il legislatore prevede almeno una volta all’anno un periodo di vacanza di due settimane consecutive.
Se i lavoratori sono obbligati a essere costantemente reperibili e rimangono quindi coinvolti nelle attività operative dell’azienda, ciò comporta fondamentalmente un maggiore carico di stress e contraddice pertanto lo scopo delle vacanze. Anche i quadri possono quindi far valere, a posteriori, un cosiddetto «diritto alle vacanze vanificato». Per non incorrere nell’accusa di abuso del diritto, devono far valere tale diritto immediatamente dopo le vacanze compromesse e dimostrare le proprie affermazioni, ad esempio mediante e-mail e dati relativi alle chiamate telefoniche.
La situazione è diversa quando i quadri si tengono volontariamente aggiornati sugli eventi durante le vacanze e devono essere reperibili soltanto in caso di emergenza operativa: in assenza di un’emergenza effettiva, le vacanze sono considerate regolarmente godute.
Affinché i quadri possano continuare a beneficiare di un effettivo riposo durante le vacanze, non dovrebbero quindi essere costantemente reperibili, ma dovrebbero impostare un messaggio di assenza ed essere soggetti a regole uniformi in materia di sostituzione e gestione delle emergenze.
È inoltre necessario tenere presente che le richieste di vacanza che eccedono i limiti previsti dalla legge possono, a seconda dei casi, essere considerate come compensazione di ore supplementari e/o come giorni di congedo aggiuntivi e, pertanto, non sono necessariamente disciplinate dalle norme relative alla sostituzione durante le vacanze.
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