A chi appartengono le creazioni professionali?

Autore:  Christiane Tureczek Pubblicato 11 Settembre 2017
Ordinateur sur un bureau indiquant 8 heures 2.

"Durante la mia attività di giurista presso una società di consulenza finanziaria, nel mio tempo libero ho sviluppato un logo che il mio datore di lavoro ora rivendica per sé. A chi appartiene il logo? Ho diritto a un’indennità finanziaria per la mia idea del logo? Quali altri diritti ho?"


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Il diritto del lavoro parte in linea di principio dal presupposto che il risultato del lavoro appartenga al datore di lavoro – dal suo punto di vista, questo è infatti lo scopo stesso del rapporto di lavoro. A ciò si contrappone il «principio dell’autore» del diritto della proprietà intellettuale, secondo il quale un bene immateriale creato individualmente appartiene originariamente al suo autore. Attualmente, i diritti sul risultato del lavoro sono disciplinati esplicitamente dalla legge solo dall’art. 332 CO per i brevetti e i design e dall’art. 17 LDA (legge sul diritto d’autore) per i programmi per computer.

Secondo l’art. 332 cpv. 1 CO, le cosiddette «invenzioni di servizio» e i «design di servizio» rientrano nell’obbligo contrattuale del lavoratore e sono pertanto attribuiti originariamente al datore di lavoro. I diritti sulle cosiddette «invenzioni e sui design occasionali» ai sensi dell’art. 332 cpv. 2 CO e sulle cosiddette «invenzioni e sui design estranei all’attività lavorativa» ai sensi dell’art. 332 cpv. 3 CO nascono invece nella persona del lavoratore.

Nel primo caso, il datore di lavoro ha diritto al brevetto o al design. Può chiedere il rilascio del brevetto a proprio nome o depositare il design a proprio nome e, mediante la registrazione, acquisisce il diritto esclusivo di sfruttare commercialmente l’invenzione o il design. In questi casi, al lavoratore rimane unicamente il diritto di essere indicato come inventore o autore, sia nelle relative domande sia al momento del rilascio del brevetto o dell’iscrizione nel registro per i design. In questi casi, la legge non prevede alcuna indennità finanziaria.

Negli ultimi due casi, ossia per le invenzioni e i design realizzati in modo quasi «casuale», i diritti nascono, conformemente al principio dell’autore, nella persona del lavoratore. In virtù del suo obbligo di fedeltà derivante dal diritto del lavoro, il lavoratore deve informarne il datore di lavoro affinché quest’ultimo possa verificare i propri diritti. Per queste «invenzioni e design occasionali» non sussiste tuttavia – salvo diverso accordo contrattuale, la cosiddetta «clausola d’inventore o di designer» – alcun obbligo di cedere i diritti sull’invenzione al datore di lavoro. Nel caso delle «invenzioni e dei design occasionali» e qualora sia stata concordata una «clausola d’inventore o di designer», il lavoratore deve informare per iscritto il datore di lavoro, che deve dichiarare entro sei mesi se intende acquisire l’invenzione o il design. In questi casi è dovuta una remunerazione aggiuntiva rispetto al normale salario.

Un logo sviluppato nel tempo libero rientra nella categoria dei «design estranei all’attività lavorativa». Il datore di lavoro deve pertanto esserne informato, ma anche in presenza di una clausola d’inventore o di designer non ha alcun diritto alla cessione. Il logo appartiene esclusivamente a lei in virtù del diritto d’autore – con la registrazione nel registro dei design acquisisce inoltre il diritto di vietare ad altri di utilizzare il logo per scopi commerciali.

Per qualsiasi questione giuridica o controversia, il servizio giuridico di Swiss Leaders è a disposizione dei suoi soci per offrire consulenza e supporto.

Le informazioni e le dichiarazioni pubblicate sopra non costituiscono una consulenza legale e non sostituiscono una consulenza specifica relativa a un caso concreto.

Autore

Christiane Tureczek

Avvocata