Registrazione dell’orario di lavoro: cosa prevede la legge?

Autore:  Matthias Tolcsvai Pubblicato 22 Febbraio 2018
Orologio dorato alla parete.

Le aziende svizzere continuano ad avere difficoltà con la registrazione dell’orario di lavoro. Spesso vige il principio «dove non c’è un querelante, non c’è un giudice». A ciò si aggiunge il fatto che l’introduzione della registrazione dell’orario di lavoro, con il relativo regolamento e la valutazione del sistema di rilevazione, richiede risorse. Per questo motivo, a causa di altre attività urgenti, l’introduzione della registrazione dell’orario di lavoro viene spesso rimandata. Sebbene sia importante.


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Il quadro giuridico

L’art. 46 della legge svizzera sul lavoro (LL) obbliga i datori di lavoro a tenere a disposizione degli organi di esecuzione e di vigilanza tutti i registri o altri documenti dai quali risultino le informazioni necessarie per l’applicazione della legge e delle relative ordinanze. Da tali documenti devono risultare, in particolare, non solo «la durata del lavoro prestato (giornaliera e settimanale), compreso il lavoro compensativo e il lavoro straordinario, nonché la sua collocazione nel tempo» (art. 1 lett. c OLL 1), ma anche «i supplementi salariali e/o temporali dovuti secondo la legge» (art. 1 lett. h OLL 1) e «la durata e la collocazione nel tempo delle pause di mezz’ora e più» (art. 1 lett. e OLL 1). Per poter determinare la collocazione nel tempo del lavoro e delle pause è quindi necessario registrare l’inizio e la fine del lavoro. In altre parole, in linea di principio il legislatore prevede una registrazione attiva dell’orario di lavoro mediante timbratura dell’entrata e dell’uscita.

L’obbligo di registrazione attiva dell’orario di lavoro non riguarda tutti i lavoratori: oltre ad alcune categorie professionali, anche i «quadri superiori» sono esentati dall’obbligo. Tuttavia, la definizione di «attività dirigenziale superiore» è molto restrittiva e lascia intendere che si tratti di una minoranza esigua: il titolare di un’impresa familiare, la direzione di una PMI, il CEO ed eventualmente i collaboratori direttamente subordinati a quest’ultimo in una grande azienda. Chi altro, infatti, può «[…] in virtù della propria posizione e responsabilità […] influenzare in modo determinante decisioni di grande portata e, di conseguenza, esercitare un’influenza duratura sulla struttura, sull’andamento degli affari e sullo sviluppo […]» (art. 9 OLL)?

Dopo anni di discussioni, dal 1° gennaio 2016 l’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro è stato leggermente allentato: è entrata in vigore un’ordinanza che consente di rinunciare alla registrazione dell’orario di lavoro. Tuttavia, ciò è possibile soltanto se i partner sociali prevedono una disposizione corrispondente in un contratto collettivo di lavoro per i lavoratori interessati. La rinuncia alla registrazione dell’orario di lavoro è possibile esclusivamente per i lavoratori che possono organizzare autonomamente il proprio orario di lavoro in misura prevalente, ossia almeno per il 50 %, e che percepiscono un reddito annuo lordo di almeno CHF 120'000.– (bonus compresi). Inoltre, devono aver concordato individualmente e per iscritto (!) di rinunciare alla registrazione dell’orario di lavoro. È previsto un diritto annuale di revoca. Questo diritto di revoca, così come il fatto che gli stipendi (in particolare i bonus) variano annualmente, comportano un notevole onere amministrativo, poiché ogni anno occorre verificare per quali collaboratori viene meno l’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro e chi ha esercitato il proprio diritto di revoca.

La seconda ordinanza emanata nello stesso periodo è ancora più interessante. Essa riguarda i lavoratori che possono organizzare autonomamente il proprio orario di lavoro per almeno il 25 %. Un «accordo collettivo» tra il datore di lavoro e la rappresentanza eletta dei lavoratori (nelle aziende con meno di 50 lavoratori l’accordo può essere stipulato individualmente per iscritto) definisce le categorie di lavoratori alle quali si applica la «registrazione semplificata dell’orario di lavoro» e stabilisce le disposizioni relative al rispetto degli orari di lavoro e di riposo. Una procedura paritetica garantisce il rispetto dell’«accordo collettivo» e consente di modificarlo, se necessario e previo accordo tra il datore di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori. Nell’ambito della «registrazione semplificata dell’orario di lavoro», è interessante notare che deve essere registrata la quantità di lavoro, ma non più la sua collocazione nel tempo: non è quindi più necessaria la registrazione sistematica dell’inizio e della fine del lavoro. Tuttavia, se un’attività lavorativa si svolge durante la fascia notturna oppure di domenica o in un giorno festivo, devono essere nuovamente registrati l’inizio e la fine del lavoro.

Le due nuove ordinanze non cambiano il fatto che, per la grande maggioranza dei lavoratori, la registrazione dell’orario di lavoro rimane obbligatoria, poiché non soddisfano né le condizioni per una «rinuncia alla registrazione dell’orario di lavoro» né quelle per una «registrazione semplificata».

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Le informazioni e le dichiarazioni pubblicate sopra non costituiscono una consulenza legale e non sostituiscono una consulenza specifica relativa a un caso concreto.

Autore

Matthias Tolcsvai

Project lead & consulting