Dopo la morte improvvisa di un collaboratore, anche dal punto di vista del diritto del lavoro occorre tenere conto di alcuni aspetti. Il rapporto di lavoro si estingue immediatamente con la morte del lavoratore? Cos’altro occorre considerare?
Poiché l’obbligo di lavorare costituisce un obbligo personale (art. 321 CO), il rapporto di lavoro si estingue immediatamente con la morte del lavoratore (art. 338 cpv. 1 CO). Tuttavia, non tutti gli effetti del rapporto di lavoro cessano immediatamente: l’obbligo di restituzione, l’obbligo di riservatezza e l’obbligo di informazione passano infatti agli aventi causa del lavoratore. Anche l’obbligo di continuare a versare il salario permane ancora per un breve periodo: per un rapporto di lavoro nei primi cinque anni di servizio, deve essere versato un mese di salario oltre la data del decesso; per un rapporto di lavoro di durata superiore, sono dovuti complessivamente due mesi di salario a decorrere dal giorno del decesso. Si parla in questo caso del cosiddetto «godimento successivo del salario» ai sensi dell’art. 338 cpv. 2 CO. Il «salario mensile» comprende tutte le componenti salariali, come il 13° salario, le indennità versate regolarmente, le provvigioni e le componenti del salario in natura. Sul godimento successivo del salario, invece, non devono essere versati contributi alle assicurazioni sociali.
Occorre tuttavia considerare che la cerchia degli aventi diritto al godimento successivo del salario può differire da quella degli aventi diritto alle altre pretese salariali: le pretese maturate prima del decesso – come il salario mensile corrente fino al giorno della morte, eventuali pretese per vacanze e ore supplementari – rientrano nell’eredità e spettano quindi agli eredi legali. Il godimento successivo del salario è invece previsto per le due categorie di beneficiari definite dall’art. 338 cpv. 2 CO. Nella prima categoria rientrano il coniuge, il partner registrato o i figli minorenni del lavoratore deceduto. In assenza di tali beneficiari, nella seconda categoria rientrano «altre persone nei confronti delle quali il lavoratore era tenuto al mantenimento». Possono rientrare, ad esempio, i genitori del lavoratore, l’ex coniuge o i figli maggiorenni ancora in formazione.
Il diritto al godimento successivo del salario è indipendente dal diritto successorio: chi rinuncia all’eredità, ma appartiene a una delle due categorie di beneficiari, può comunque percepire il godimento successivo del salario. Inoltre, le pretese del datore di lavoro nei confronti del lavoratore non possono essere compensate con il godimento successivo del salario. Infine, in presenza di più beneficiari, il godimento successivo del salario viene ripartito pro capite – e non secondo le quote ereditarie.
Per il datore di lavoro è quindi consigliabile, in caso di decesso di un lavoratore, accertare con precisione chi sono gli aventi diritto. Se versa erroneamente l’intero importo delle pretese agli eredi legali, rischia di dover corrispondere una seconda volta il godimento successivo del salario. Il diritto al godimento successivo del salario si prescrive dopo cinque anni.
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