Gestione efficace del tempo: rischi ed effetti collaterali

Autore:  Adrian Weibel Pubblicato 05 Agosto 2016
Clessidra su un tavolo.

Il mondo del lavoro moderno è caratterizzato da una crescente flessibilità dell’orario di lavoro e da una maggiore autonomia dei lavoratori nell’organizzazione del proprio lavoro. Tuttavia, il privilegio di una maggiore libertà comporta anche maggiori esigenze in termini di gestione autonoma del proprio tempo.


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In caso di un carico di lavoro elevato, il vantaggio della flessibilità dell’orario di lavoro può trasformarsi in uno svantaggio. Sebbene il diritto del lavoro svizzero lasci alle parti contraenti un’ampia libertà nell’organizzazione del lavoro, ciò non modifica tuttavia le condizioni quadro previste dalla legge, in particolare per quanto riguarda le ore supplementari e il diritto alle ferie del lavoratore.

Ore supplementari: quante sono consentite e qual è il limite?

Il lavoratore è tenuto a effettuare ore supplementari in caso di necessità aziendale e nella misura in cui ciò possa essere ragionevolmente richiesto. Le ore supplementari non sono in particolare accettabili se vengono ordinate con un preavviso troppo breve, se sono dovute a una cattiva organizzazione del datore di lavoro o se il lavoratore deve occuparsi di importanti questioni personali durante il tempo libero. Se le ore supplementari si protraggono nel tempo, diventano anch’esse sempre meno accettabili. Da un lato a causa della pressione costante sul lavoratore, dall’altro perché devono essere adottate altre misure organizzative, come ad esempio l’assunzione di personale aggiuntivo.

Ove possibile, le ore supplementari dovrebbero inoltre essere compensate con tempo libero, che deve essere pianificato con sufficiente anticipo. L’obbligo di effettuare ore supplementari trova il suo limite temporale nella durata massima del lavoro prevista dall’art. 9 della legge sul lavoro, che tuttavia non si applica ai lavoratori che ricoprono una funzione dirigenziale. La durata massima del lavoro è di 45 ore settimanali per i lavoratori occupati nelle aziende industriali e di 50 ore per gli altri lavoratori.

In via eccezionale, la durata massima della settimana lavorativa può essere superata, ad esempio in caso di urgenza. Il superamento della durata massima del lavoro costituisce lavoro supplementare, che non può superare 170 ore per anno civile per i lavoratori soggetti a una durata massima del lavoro di 45 ore settimanali e 140 ore per quelli soggetti a una durata massima di 50 ore settimanali.

Diritto alle ferie: come è regolamentato?

Il lavoratore ha diritto per legge ad almeno quattro settimane di ferie all’anno. In linea di principio, è il datore di lavoro a stabilire la data delle ferie. Deve tuttavia consultare preventivamente il lavoratore e, per quanto possibile, tenere conto dei suoi desideri. Occorre quindi effettuare un bilanciamento degli interessi, dando in caso di dubbio la priorità alle esigenze del datore di lavoro. Il lavoratore ha diritto a che le ferie vengano stabilite con il maggior anticipo possibile e in un periodo adeguato, ad esempio durante le vacanze scolastiche se ha figli in età scolare. Ha inoltre diritto a usufruire delle ferie durante lo stesso anno di servizio. Per garantire lo scopo di riposo delle ferie, devono essere prese almeno due settimane consecutive. Attualmente, un preavviso di tre mesi è considerato adeguato.

La data delle ferie concordata può essere modificata soltanto in caso di necessità aziendale urgente e imprevedibile. Gli eventuali danni subiti dal lavoratore devono, se del caso, essere risarciti. Le parti contraenti possono concordare che il lavoratore benefici di ulteriori giorni liberi, ad esempio per creare dei ponti in occasione dei giorni festivi, lavorando in anticipo. In tal caso, la durata giornaliera o settimanale del lavoro viene generalmente aumentata di conseguenza.

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Le informazioni e le dichiarazioni pubblicate sopra non costituiscono una consulenza legale e non sostituiscono una consulenza specifica relativa a un singolo caso concreto.

Ritratto di Adrian Weibel
Autore

Adrian Weibel

Capo consulenza giuridica | Avvocato