Scoprite qui quali possibilità sono offerte ai creditori e come procedere, anche in caso di un’esecuzione ingiustificata.
In Svizzera è facile avviare un’esecuzione per qualsiasi credito nei confronti di qualsiasi (presunto) debitore. Le ditte individuali o le PMI possono essere particolarmente colpite da questo fenomeno. È quindi ancora più importante che le persone interessate reagiscano correttamente in caso di esecuzione.
La persona interessata viene informata dell’esecuzione mediante la notifica del precetto esecutivo. Quest’ultimo viene generalmente notificato personalmente al debitore o alle persone autorizzate a firmare. Nel caso delle imprese, tuttavia, la notifica può essere effettuata anche a qualsiasi dipendente (art. 64 e 65 LEF). I collaboratori devono pertanto essere informati su come procedere correttamente in un simile caso.
Opposizione al precetto esecutivo
L’opposizione è il primo e anche il più importante mezzo di difesa contro un’esecuzione. Deve essere dichiarata verbalmente o per iscritto all’ufficio di esecuzione entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo (art. 74 LEF). Indipendentemente dal fatto che il credito sia giustificato o meno, è consigliabile innanzitutto fare opposizione al precetto esecutivo per guadagnare tempo. L’opposizione dovrebbe essere presentata immediatamente dopo la notifica, per evitare problemi legati al rispetto del termine. Se il credito è effettivamente giustificato, è consigliabile cercare il dialogo con il creditore per risolvere la questione (ed eventualmente concordare un rimborso) in via amichevole. In questo modo il debitore evita i costi di ulteriori misure di incasso, che alla fine dovrebbe sostenere in aggiunta al credito. In caso di dubbi sulla fondatezza del credito o qualora questo venga contestato, è utile richiedere già a questo punto una consulenza legale sulle possibili azioni e sui relativi rischi.
Possibilità per il creditore
Il creditore deve far togliere l’opposizione per via giudiziaria mediante la procedura di rigetto dell’opposizione, per poter proseguire l’esecuzione. A tal fine dispone di diverse possibilità. Se il credito deriva da una sentenza, da una transazione o da un riconoscimento di debito scritto, può chiedere il rigetto dell’opposizione mediante una procedura scritta relativamente semplice e breve. Le possibilità di difesa del debitore si limitano a dimostrare mediante documenti l’avvenuto pagamento, la concessione di una dilazione o la prescrizione, oppure a rendere verosimile la liberazione dal riconoscimento di debito (art. 81 e 82 LEF). È considerato un riconoscimento di debito un documento nel quale il debitore ha riconosciuto con la propria firma autografa di dovere una determinata somma o un importo determinabile. Può trattarsi, ad esempio, di un contratto di locazione per quanto riguarda il canone mensile oppure di un modulo d’ordine firmato che rinvia a un listino prezzi. Una fattura, invece, non costituisce un riconoscimento di debito.
In assenza di una sentenza, di una transazione o di un riconoscimento di debito (ad esempio nel caso di ordini effettuati su Internet), il creditore deve chiedere in giudizio l’accertamento del credito mediante una procedura civile ordinaria, che è l’unico modo per ottenere il rigetto dell’opposizione. Una volta che l’opposizione è stata respinta con successo, il creditore può chiedere all’ufficio di esecuzione la prosecuzione dell’esecuzione. A questo punto, il debitore dispone soltanto di possibilità molto limitate per fermare l’esecuzione forzata. È pertanto consigliabile intraprendere, se possibile, i rimedi descritti già all’inizio della procedura di esecuzione e, se necessario, richiedere una consulenza legale.
Procedura in caso di esecuzione ingiustificata
In caso di esecuzione ingiustificata, il debitore può far valere le proprie obiezioni nella procedura di rigetto dell’opposizione e far fallire l’esecuzione già in questa fase. Oppure, se il rigetto dell’opposizione viene concesso, può intentare un’azione di disconoscimento del debito e chiedere che il credito venga esaminato in un ordinario processo civile (art. 83 cpv. 2 LEF). Il debitore può inoltre, in qualsiasi momento, intentare un’azione di annullamento presso il tribunale senza attendere una procedura di rigetto dell’opposizione da parte del creditore e far accertare l’inesistenza del credito e quindi l’annullamento dell’esecuzione (art. 85a LEF).
Cancellazione dal registro delle esecuzioni
Un’esecuzione viene cancellata d’ufficio dal registro soltanto se un’azione di annullamento è stata accolta. In caso contrario, l’ufficio di esecuzione procede alla cancellazione solo su richiesta del creditore. Il debitore non ha quindi la possibilità di richiedere direttamente la cancellazione all’ufficio di esecuzione e deve chiedere al creditore di farlo. Il creditore non è tuttavia tenuto ad acconsentire alla cancellazione, anche se il credito è stato saldato o il rigetto dell’opposizione è stato negato.