Coronavirus: quale significato hanno le nuove misure del Consiglio federale per i dipendenti e i datori di lavoro?
Autore: Adrian Weibel Pubblicato 03 Novembre 2020
Dal giovedì 29 ottobre 2020, in tutta la Svizzera sono in vigore nuove misure del Consiglio federale per contrastare la rapida diffusione del coronavirus.
Per i dipendenti e i datori di lavoro, queste misure, che finora non sono state limitate nel tempo, comportano le seguenti conseguenze in materia di diritto del lavoro e assicurazioni sociali:
Obbligo di indossare la mascherina per i dipendenti
D’ora in poi, tutti i collaboratori che lavorano al chiuso devono indossare una mascherina. Secondo la nuova ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di Covid-19 nella situazione particolare (art. 10 cpv. 1bis e 2), tale obbligo non si applica:
a. negli spazi di lavoro in cui è possibile rispettare la distanza tra le postazioni di lavoro, in particolare negli spazi separati;
b. alle attività durante le quali non è possibile indossare una mascherina per motivi di sicurezza o per la natura dell’attività;
c. alle persone che possono dimostrare di non poter indossare una mascherina per motivi particolari, in particolare per motivi medici.
I datori di lavoro devono inoltre adottare altre misure conformemente al principio STOP (sostituzione, misure tecniche, organizzative e relative al personale), tra cui l’installazione di separazioni fisiche, la separazione delle squadre o l’obbligo di indossare una mascherina negli spazi esterni e nei veicoli. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito web della SECO. Il Consiglio federale continua inoltre a raccomandare il telelavoro ovunque sia possibile.
Le ordinanze del Consiglio federale costituiscono misure minime, che in alcuni Cantoni sono già state integrate da disposizioni più severe.
Estensione dell’indennità per lavoro ridotto
La maggior parte delle misure straordinarie Covid-19 relative all’indennità per lavoro ridotto ha cessato di essere applicata il 1° settembre 2020 ed è stata sostituita dal sistema ordinario di indennità per lavoro ridotto.
A seguito della nuova decisione del Consiglio federale, l’ordinanza Covid-19 sull’assicurazione contro la disoccupazione è stata modificata, prevedendo nuovamente il diritto all’indennità per lavoro ridotto per i lavoratori su chiamata con un grado di occupazione fortemente variabile (oltre il 20%) nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La condizione è che abbiano lavorato per almeno 6 mesi con un contratto a tempo indeterminato presso l’azienda che ricorre al lavoro ridotto. La perdita di ore lavorative del lavoratore su chiamata viene calcolata sulla base degli ultimi 6 o 12 mesi precedenti l’inizio del lavoro ridotto; viene preso in considerazione il calcolo più favorevole per il dipendente. La modifica entra in vigore retroattivamente dal 1° settembre 2020.
Esenzioni dalla quarantena per i viaggi d’affari
Anche le disposizioni relative alle esenzioni per i viaggi d’affari sono state adeguate.
Con effetto dal 29 ottobre 2020, il Consiglio federale ha modificato le misure previste dall’ordinanza Covid-19 nel settore del trasporto internazionale di passeggeri, esentando dall’obbligo di quarantena le persone:
a. che entrano in Svizzera per importanti motivi professionali o medici, senza possibilità di rinvio; oppure
b. che, per importanti motivi professionali o medici e senza possibilità di rinvio, hanno soggiornato in un Paese o in una regione con un rischio elevato di infezione e rientrano in Svizzera.
Il Consiglio federale ha inoltre soppresso la regola secondo cui tali viaggi non potevano durare più di cinque giorni.
Misure relative alla perdita di guadagno
Nella sua seduta di mercoledì 4 novembre 2020, il Consiglio federale ha adottato nuove misure di sostegno per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro.
Sulla base della legge Covid-19 approvata dal Parlamento, il Consiglio federale proroga l’indennità per perdita di guadagno per le seguenti categorie di persone:
- I lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che devono chiudere la propria attività per ordine delle autorità cantonali o federali. Il diritto all’indennità per perdita di guadagno sussiste per tutta la durata della chiusura.
- I lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro interessati dal divieto di una o più manifestazioni, disposto dalle autorità cantonali o federali.
- I lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che devono limitare in modo significativo la propria attività lucrativa a causa di un provvedimento adottato dalle autorità cantonali o federali e che subiscono una riduzione del salario o del reddito. La limitazione significativa è definita come una perdita di fatturato di almeno il 55% rispetto alla media degli anni 2015–2019.
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