Congedo non pagato - a cosa devo prestare attenzione?
Autore: Adrian Weibel Pubblicato 17 Giugno 2019
"Per il mio progetto di libro, il mio datore di lavoro mi ha proposto un congedo non pagato: a cosa devo prestare attenzione?"
Il congedo non pagato non costituisce un periodo di ferie previsto dalla legge, bensì una sospensione temporanea, da un lato, dell’obbligo di lavorare e, dall’altro, dell’obbligo di versare il salario. Per questo motivo, durante tale periodo, la tutela della personalità e il diritto del datore di lavoro di impartire direttive sono applicabili solo in misura limitata.
I diritti del lavoratore che si riferiscono alla durata del rapporto di lavoro – come il diritto alle ferie, i termini di disdetta o l’indennità di partenza – non sono tuttavia interessati.
Un congedo non pagato può diventare problematico se il lavoratore si ammala o subisce un infortunio durante tale periodo: poiché durante il congedo non pagato viene meno l’obbligo di continuare a versare il salario, in caso di malattia non sussiste alcun diritto alla continuazione del pagamento del salario ai sensi dell’art. 324a CO per la durata del congedo non pagato. In caso di infortunio, il diritto alla continuazione del pagamento del salario viene meno soltanto se l’infortunio si verifica più di 30 giorni dopo l’inizio del congedo.
È inoltre importante assicurarsi che, nonostante il congedo non pagato, venga versato il contributo minimo AVS, al fine di evitare lacune contributive. Se necessario, queste possono essere compensate mediante il versamento volontario dei contributi per persone senza attività lucrativa.
Per quanto riguarda la previdenza professionale obbligatoria, occorre inoltre verificare che il salario annuo minimo previsto dalla legge non venga superato al ribasso. Nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, sono determinanti le disposizioni del relativo regolamento LPP.
Infine, va sottolineato che, in caso di congedo non pagato di durata superiore a 12 mesi, decade qualsiasi diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, poiché entro il termine quadro di contribuzione di due anni non è più possibile raggiungere il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi.
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