Un accordo di uscita può comportare svantaggi per l’assicurazione contro la disoccupazione?
Autore: Regula Mullis Pubblicato 28 Marzo 2021
Nella pratica, accade frequentemente che i rapporti di lavoro vengano sciolti mediante un accordo. In questo modo si intende evitare di dover procedere a un licenziamento o di dover disciplinare le conseguenze di un licenziamento. In tali casi, il datore di lavoro versa spesso un’indennità per definire eventuali controversie. In cambio, il lavoratore è disposto a rinunciare a determinati diritti, in particolare al diritto di contestare il licenziamento, e a concordare in via definitiva la propria uscita dall’azienda. È tuttavia necessario prestare attenzione quando si conclude un simile accordo di uscita.
Prestazione volontaria
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale federale (sentenza 8C_94/2000 del 9 luglio 2020), l’assicurazione contro la disoccupazione può trattare tali indennità come una prestazione volontaria ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione. Di conseguenza, le condizioni per il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione previste dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione saranno soddisfatte soltanto in un momento successivo.
Esempio
In sintesi, la fattispecie alla base della sentenza era la seguente: il 18 dicembre 2017, la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro per motivi economici, con effetto al 30 giugno 2018 e nel rispetto del termine di disdetta. Lo stesso giorno, le parti hanno concluso un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro, fissando l’uscita definitiva al 30 giugno 2018. Al lavoratore era stata prospettata, a condizione che soddisfacesse determinati requisiti, una liquidazione volontaria alla fine del 2017 e una alla fine di giugno 2018, per un importo complessivo di CHF 61'116.00, che gli avrebbe consentito, tra l’altro, di effettuare un versamento nella propria cassa pensioni.
Il lavoratore ha versato CHF 20'000.00 nella propria cassa pensioni. Al momento della firma dell’accordo non era prevedibile che il lavoratore sarebbe diventato inabile al lavoro per due mesi durante il periodo di disdetta, ma prima della fine del rapporto di lavoro (30 giugno 2018).
Il 1° luglio 2018, il lavoratore ha richiesto le indennità di disoccupazione. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che non sussisteva alcun diritto alle indennità giornaliere per i mesi di luglio e agosto, in assenza di una perdita di lavoro computabile.
Il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata sia totalmente o parzialmente disoccupata e abbia subito una perdita di lavoro computabile. Il lavoratore aveva rinunciato volontariamente alla protezione contro il licenziamento (periodo di protezione).
In cambio, aveva ricevuto una liquidazione volontaria superiore al salario corrispondente alla durata del periodo di protezione. L’accordo relativo allo scioglimento del rapporto di lavoro era valido.
Protezione durante il periodo di blocco e perdita di lavoro computabile
Nelle sue considerazioni giuridiche, il Tribunale ha esaminato dapprima il contenuto dell’accordo di scioglimento e, quindi, la sua validità. Ai sensi dell’art. 341 cpv. 1 CO, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua cessazione non è possibile rinunciare a diritti inderogabili e, quindi, alla protezione durante il periodo di blocco. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, la rinuncia alla protezione durante il periodo di blocco è valida quando è stato concluso un vero e proprio accordo transattivo, ossia quando entrambe le parti hanno rinunciato a pretese di valore approssimativamente equivalente e hanno concluso un accordo equilibrato, senza eludere la legge.
In una seconda fase, il Tribunale ha esaminato se vi fosse una perdita di lavoro computabile, quale condizione per il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione. La perdita di lavoro non è computabile fintantoché sussistono pretese salariali o pretese a un’indennità dovuta allo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. La perdita di lavoro è inoltre considerata computabile nella misura in cui le prestazioni volontarie versate dal datore di lavoro coprono la perdita di guadagno derivante dallo scioglimento del rapporto di lavoro (art. 11a cpv. 1 LADI).
Prestazioni volontarie del datore di lavoro
Sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, tutte le indennità che non costituiscono pretese salariali o pretese a un’indennità ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI (art. 10a OADI), ossia quelle che non devono essere versate a seguito di un licenziamento immediato ingiustificato (salario per la durata del termine di disdetta e penalità). Tutte le altre indennità sono pertanto qualificate come perdita di guadagno non computabile.
Conclusione
La sentenza della Corte di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale federale dimostra che, nella conclusione di accordi, occorre tenere conto non solo degli aspetti di diritto privato, ma anche di quelli relativi alle assicurazioni sociali. È quindi particolarmente importante prestare attenzione alla formulazione dell’accordo relativo allo scioglimento del rapporto di lavoro, soprattutto quando viene versata un’indennità per evitare un’opposizione per licenziamento abusivo.
In questo caso, non si dovrebbe utilizzare una formulazione secondo cui l’indennità viene versata senza riconoscimento di un obbligo giuridico, poiché si tratterebbe senza dubbio di una prestazione volontaria.