Pianificazione successoria: gli aspetti più importanti del nuovo diritto successorio.

Autore:  Jennifer DürstSeverine Vogel Pubblicato 07 Luglio 2022
Franchi svizzeri accanto a uno smartphone con l’app calcolatrice aperta.

È opportuno pianificare per tempo, così da poter vivere con maggiore serenità e senza preoccupazioni. Non importa in quale fase della vita ci si trovi: giovani o meno giovani, con o senza figli, sposati o conviventi, proprietari o non proprietari, imprenditori o dipendenti. Non è mai troppo presto né troppo tardi per pianificare la propria successione, previdenza ed eredità. Nel quadro della revisione del diritto successorio entrata in vigore nel 2023, vi sono sette aspetti chiave da considerare nella pianificazione.


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Preambolo

Durante un colloquio personale, le persone interessate analizzano la situazione finanziaria attuale e quella della famiglia nel suo complesso, tenendo conto degli obiettivi e dei desideri individuali. In una seconda fase, tali desideri vengono tradotti nei documenti da predisporre.

Di norma, i seguenti documenti fanno parte della pianificazione:

  • contratto matrimoniale;
  • contratto successorio e/o testamento;
  • mandato precauzionale;
  • direttive del paziente;
  • lettera dei desideri;
  • procure bancarie;
  • designazione dei beneficiari del 2° e 3° pilastro.

1. Contratto matrimoniale

Il contratto matrimoniale disciplina la ripartizione dei beni tra i coniugi in caso di divorzio o di decesso di uno dei coniugi. È importante sapere che, in una prima fase, la ripartizione dei beni di una coppia sposata avviene nell’ambito del regime dei beni matrimoniali. La divisione dell’eredità avviene successivamente alla liquidazione del regime matrimoniale.

Un contratto matrimoniale permette di favorire il più possibile l’altro coniuge mediante un’attribuzione integrale degli acquisti (la cosiddetta «Gesamtvorschlagszuweisung»). Ciò significa che l’altro coniuge riceve la quota più elevata possibile dei beni accumulati congiuntamente durante il matrimonio, al fine di garantirgli una maggiore sicurezza finanziaria per la vecchiaia. Questa soluzione è possibile sia nel regime della partecipazione agli acquisti sia in quello della comunione dei beni. L’attribuzione integrale degli acquisti a beneficio del coniuge superstite può tuttavia pregiudicare i discendenti comuni, i quali, in tal caso, non riceveranno l’intero patrimonio fino al decesso dell’altro genitore superstite.

Se, invece, si intende favorire l’altro coniuge nella misura minima, è possibile optare per il regime della separazione dei beni oppure modificare di conseguenza il regime della partecipazione agli acquisti.

Per le famiglie ricostituite, con figli avuti da partner diversi, è necessario effettuare un’analisi giuridica dettagliata della situazione familiare, poiché i diritti successori dei discendenti vengono calcolati diversamente. È importante sapere che la quota di legittima dei figli non comuni della coppia deve essere sempre rispettata in caso di attribuzione integrale al coniuge superstite mediante contratto matrimoniale.

Quando le persone interessate vivono in concubinato, occorre tenere conto delle conseguenze fiscali, in particolare in caso di attribuzione reciproca dei benefici. In Svizzera non esiste un regime patrimoniale legale per i concubini, ragione per cui i loro patrimoni sono e rimangono separati. Una clausola di beneficiario reciproco nell’ambito di un contratto di concubinato (simile a un contratto matrimoniale) non è possibile in numerosi Cantoni senza importanti conseguenze fiscali.

In caso di acquisto comune di un immobile da parte di coniugi e/o concubini, si raccomanda di richiedere preventivamente una consulenza se a) l’immobile è stato acquistato in comproprietà e b) i contributi versati all’investimento non corrispondono alle quote di comproprietà iscritte nel registro fondiario. Occorre quindi chiarire preventivamente le conseguenze in materia di diritto di famiglia e diritto fiscale e, se necessario, predisporre, oltre al contratto matrimoniale, i relativi documenti complementari.

Conclusione: si raccomanda di stipulare un contratto matrimoniale per favorire o sfavorire l’altro coniuge.

2. Contratto successorio e/o testamento

Il contratto successorio o il testamento consente di stabilire a) a chi, b) a quale titolo, c) in quale misura e d) quali beni debbano essere trasferiti dopo il decesso. È inoltre possibile stabilire se all’altro coniuge/concubino debba essere concesso un diritto di abitazione o un usufrutto su un immobile.

In materia successoria, i limiti alla libertà di disporre sono costituiti dalle cosiddette «quote di legittima». Dal 1° gennaio 2023, le possibilità del testatore sono state ampliate, poiché la quota di legittima dei discendenti è stata ridotta dal 75% al 50%. Dal 1° gennaio 2023, la quota di legittima dei discendenti è quindi identica a quella del coniuge superstite, che rimane invariata al 50%. La quota di legittima dei genitori è inoltre stata completamente soppressa; già oggi fratelli e sorelle non hanno diritto a una quota di legittima.

Esempio: se il marito muore lasciando la moglie e due figli, dal 1° gennaio 2023 la quota di legittima complessiva dei figli comuni ammonta al 25% dell’eredità (50% della quota ereditaria legale × 50% della quota di legittima). Per favorire il più possibile l’altro coniuge nell’ambito del regime matrimoniale e del diritto successorio, i figli potrebbero rinunciare alla propria quota di legittima mediante un contratto successorio, purché siano già maggiorenni.

Mentre un contratto successorio viene stipulato davanti a un notaio tra due persone (generalmente i coniugi) o più persone (generalmente i coniugi e i discendenti), un testamento può essere redatto personalmente dal testatore. Il contratto successorio ha quindi un effetto vincolante maggiore, tanto più che, a differenza del testamento, non può essere modificato o revocato se non congiuntamente.

Le clausole relative all’esecuzione testamentaria devono sempre essere redatte sotto forma di testamento. Esse servono a indicare chi sarà incaricato di attuare ed eseguire le volontà del defunto dopo il suo decesso.

Se è in corso una procedura di divorzio, il diritto successorio riveduto permette, dal 1° gennaio 2023, di privare l’altro coniuge dei suoi diritti successori mediante testamento o contratto successorio già a partire dal momento in cui la procedura di divorzio è stata sottoposta al tribunale.

Conclusione: il contratto successorio e/o il testamento permettono di organizzare la successione secondo i propri desideri.

3. Mandato precauzionale

In caso di incapacità di discernimento dovuta a un incidente o a una malattia, è possibile designare preventivamente, mediante un mandato precauzionale, la persona incaricata di occuparsi degli affari personali e della gestione del patrimonio. Ciò comprende, in particolare, il potere di decidere in merito al luogo e al tipo di alloggio nonché la responsabilità della gestione del patrimonio.

L’autorità di protezione dei minori e degli adulti deve rispettare la scelta effettuata, nella misura in cui il mandatario precauzionale sia disposto ad assumere il mandato e sia idoneo a farlo. Un mandato precauzionale deve essere redatto interamente a mano oppure mediante atto pubblico.

4. Direttive del paziente

Le direttive del paziente contengono disposizioni relative alle misure mediche da adottare qualora la persona diventi incapace di discernimento. In situazioni difficili, una pianificazione preventiva può alleviare il peso per i familiari.

Le direttive del paziente devono essere redatte per iscritto, datate e firmate personalmente.

5. Lettera dei desideri

Nell’ambito della pianificazione della previdenza è possibile predisporre ulteriori «documenti dei desideri» riguardanti, ad esempio, a) la presa a carico dei figli minorenni in caso di incapacità di discernimento o di decesso oppure b) eventuali desideri relativi alla sepoltura.

6. Procure bancarie

Nell’ambito della pianificazione occorre inoltre prestare attenzione alle procure bancarie. Si raccomanda quindi di verificare chi debba avere accesso ai conti/depositi bancari e se le procure esistenti debbano essere revocate.

7. Designazione dei beneficiari del 2° e 3° pilastro

Infine, in particolare per i concubini, occorre esaminare le eventuali possibilità di designazione dei beneficiari nell’ambito del 2° e 3° pilastro e, se necessario, procedere alla relativa designazione.

In sintesi

Una pianificazione successoria su misura consente di tenere conto dei propri desideri in modo autonomo e adeguato. È opportuno affrontare per tempo questi temi «delicati», al fine di ottenere un risultato conforme alle proprie esigenze e di poter così alleggerire anche il peso per i propri discendenti.

Le informazioni e le dichiarazioni pubblicate sopra non costituiscono una consulenza legale e non sostituiscono una consulenza specifica per un singolo caso concreto.

Autore

Jennifer Dürst

Avvocata | mediatrice SAV/SKWM in diritto successorio, diritto di famiglia e diritto commerciale – STAIGER Rechtsanwälte AG e mediationDürst
Autore

Severine Vogel

Avvocata, LL.M., esperta fiscale diplomata, attiva nel diritto fiscale nazionale e internazionale – STAIGER Rechtsanwälte AG