Diritto azionario riveduto – panoramica delle principali modifiche

Autore:  Evelyne Suter Pubblicato 14 Marzo 2023
Tre persone davanti a un foglio a fogli mobili

Il nuovo diritto azionario è entrato in vigore il 1° gennaio 2023. Da tale data, il nuovo diritto si applica in linea di principio anche a tutte le società già esistenti. Le numerose modifiche riguardano praticamente tutti gli ambiti del diritto azionario e interessano sia le società quotate in borsa sia le PMI e le società unipersonali. Le modifiche spaziano da semplici adeguamenti terminologici a importanti cambiamenti sostanziali. La presente sintesi offre una panoramica delle principali novità che i proprietari e i membri dei consigli di amministrazione di società anonime dovrebbero conoscere.


Condividi

1. Maggiore flessibilità nella struttura del capitale e nei dividendi

Il diritto azionario riveduto offre alle società una maggiore flessibilità per quanto riguarda la base del capitale, in particolare:

Nessun valore nominale minimo di 1 centesimo per le azioni

Finora le azioni dovevano avere un valore nominale di almeno un centesimo. Ora il valore nominale deve semplicemente essere superiore a zero; sono quindi possibili anche valori nominali corrispondenti a una frazione di centesimo (ad es. 0,6 centesimi). Ciò facilita il frazionamento delle azioni, ad esempio in caso di fusioni o operazioni societarie analoghe, quando è determinante ottenere un determinato rapporto di partecipazione.

Capitale azionario ora anche in valuta estera

Il capitale azionario non deve più essere necessariamente espresso in franchi svizzeri; le società possono ora scegliere anche una valuta estera. La scelta è tuttavia limitata per legge alle seguenti valute: euro (EUR), sterlina britannica (GBP), dollaro statunitense (USD) o yen giapponese (JPY). Inoltre, la valuta estera scelta deve essere una valuta essenziale per l'attività dell'impresa, ossia avere un legame effettivo e significativo con l'attività aziendale (cosiddetta valuta funzionale). Anche nel caso di un capitale azionario espresso in valuta estera, il controvalore deve ammontare ad almeno CHF 100'000 e il tasso di cambio applicabile alla data di riferimento deve essere indicato al momento della costituzione o del cambiamento della valuta. Le società esistenti possono modificare la valuta del capitale azionario all'inizio di un esercizio mediante decisioni dell'assemblea generale (AG) e del consiglio di amministrazione (CdA) da autenticare per atto pubblico.

Nuova disciplina delle modifiche del capitale e nuovo margine di variazione del capitale

Le modifiche del capitale sono ora disciplinate in modo diverso: l'aumento di capitale autorizzato finora esistente viene abolito e sostituito dal nuovo strumento del «margine di variazione del capitale».

In caso di aumento o riduzione ordinaria del capitale, l'AG decide l'importo concreto della variazione e le relative modalità. Il CdA è quindi tenuto ad attuare l'aumento o la riduzione del capitale conformemente alla decisione dell'AG. A tal fine dispone ora di sei mesi invece dei precedenti tre mesi.

Anche il margine di variazione del capitale viene introdotto mediante una decisione dell'AG. L'AG stabilisce al CdA un margine massimo di variazione pari a +/-50% del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. L'AG stabilisce inoltre una durata massima di cinque anni e può impartire ulteriori direttive al CdA. Entro questi limiti, tuttavia, il CdA può decidere liberamente se, quando e in quale misura utilizzare il margine di variazione del capitale. Il CdA può quindi aumentare o ridurre il capitale azionario più volte e in misura variabile durante il periodo stabilito (entro il margine autorizzato), oppure rinunciare completamente ad attuarlo. Nelle società senza organo di revisione, tuttavia, l'AG può autorizzare il CdA, nell'ambito di un margine di variazione del capitale, soltanto ad aumentare il capitale; per tali società, le riduzioni di capitale nell'ambito di un margine di variazione del capitale sono escluse.

Il capitale autorizzato istituito dall'AG prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto azionario può continuare a essere utilizzato dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto fino alla scadenza del periodo di validità previsto dallo statuto. Le relative disposizioni statutarie non possono tuttavia più essere prorogate o modificate.

Abolizione dell'obbligo di comunicazione per le acquisizioni in natura previste

Se, già al momento della costituzione o dell'esecuzione di un aumento di capitale, una società prevedeva di acquisire poco tempo dopo beni da persone vicine alla società, tali beni, il prezzo di acquisizione previsto e il nome del venditore dovevano finora essere dichiarati nello statuto e verificati da un revisore. Tali obblighi di comunicazione e verifica non sono più applicabili.

Adeguamento delle riserve al diritto contabile e semplificazione della loro assegnazione

Le riserve sono ora suddivise in riserve legali da capitale e riserve legali e volontarie da utili, in linea con la struttura prevista dal diritto contabile già riveduto. Alla riserva legale da utili deve ora essere destinato un unico 5% dell'utile d'esercizio, fino a quando le riserve legali da capitale e da utili raggiungono complessivamente il 50% del capitale azionario (20% per le società holding). Le riserve volontarie da utili possono tuttavia essere costituite soltanto se ciò è giustificato dal buon andamento a lungo termine dell'impresa, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti. La legge stabilisce inoltre un ordine obbligatorio per la compensazione di una perdita d'esercizio.

Dividendi intermedi ora consentiti

L'AG può ora decidere di distribuire dividendi sull'utile dell'esercizio ancora in corso (cosiddetti dividendi intermedi). A tal fine è necessario un conto intermedio sottoposto alla verifica dell'organo di revisione. Se la società non è soggetta all'obbligo di revisione (opting-out), oppure se tutti gli azionisti approvano il dividendo intermedio e le pretese dei creditori non sono compromesse, si può rinunciare alla revisione del conto intermedio. In ogni caso devono essere rispettati i requisiti ordinari per la distribuzione di un dividendo (distribuzione esclusivamente dall'utile di bilancio o dalle riserve, rispetto delle assegnazioni alle riserve, ecc.).

2. Corporate Governance nel consiglio di amministrazione

L'elezione individuale come regola

In linea di principio, i membri del CdA devono essere eletti individualmente dall'AG. Un'elezione collettiva è possibile soltanto se prevista dallo statuto oppure se tutti gli azionisti approvano un'elezione collettiva durante l'AG.

Obbligo di comunicare i conflitti di interesse

La legge stabilisce ora espressamente che tutti i membri del CdA e della direzione devono informare immediatamente e in modo completo il CdA di eventuali conflitti di interesse che li riguardano. Il CdA deve quindi adottare le misure necessarie per tutelare gli interessi della società (ad es. obbligo di astensione).

3. Ampliamento dei diritti degli azionisti

Nuove limitazioni alla rappresentanza del diritto di voto durante l'AG

Nelle società quotate in borsa, la rappresentanza degli azionisti durante l'AG non può più essere limitata agli altri azionisti e la rappresentanza da parte di un organo della società o del depositario non è più consentita. Nelle società non quotate in borsa, lo statuto può continuare a limitare la rappresentanza degli azionisti ad altri azionisti; in tal caso, tuttavia, gli azionisti possono chiedere la nomina di un rappresentante indipendente o di un rappresentante dell'organo societario. Per i rappresentanti indipendenti vale ora l'obbligo di astenersi dal voto se l'azionista non ha impartito istruzioni.

Riduzione delle soglie per alcuni diritti degli azionisti

Il nuovo diritto azionario riduce diverse soglie per l'esercizio dei diritti degli azionisti al 5% del capitale o dei diritti di voto (ad es. richiesta di un'assemblea generale straordinaria in una società quotata in borsa, diritto di inserire un oggetto all'ordine del giorno nelle società private; 0,5% per le società quotate in borsa). Gli azionisti che detengono almeno il 5% del capitale o dei diritti di voto hanno inoltre ora il diritto di consultare in qualsiasi momento i libri contabili e gli atti, anche al di fuori dell'AG, purché ciò non comprometta interessi legittimi della società.

Nelle società private, gli azionisti che detengono almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto possono ora porre domande al CdA in qualsiasi momento, e non più soltanto durante l'AG.

Termini per il verbale dell'AG

Nelle società quotate in borsa, il verbale dell'AG deve essere messo a disposizione degli azionisti entro 15 giorni. Nelle società private, deve essere messo a disposizione degli azionisti che ne fanno richiesta entro 30 giorni dall'AG.

4. Nuove regole e possibilità per l'assemblea generale

Ora possibile anche una sede all'estero

Il nuovo diritto azionario consente ora di tenere l'AG anche all'estero. La possibilità di scegliere una sede all'estero deve tuttavia essere espressamente prevista nello statuto.

Nuove modalità di svolgimento dell'AG

Il nuovo diritto azionario offre alle società nuove possibilità per lo svolgimento dell'AG:

AG multilocale

L'AG può essere svolta contemporaneamente in più sedi. Tutte le sedi devono essere collegate simultaneamente tramite audio e video, in modo da consentire uno scambio interattivo tra tutti i partecipanti delle diverse sedi.

AG ibrida

L'AG si svolge in linea di principio in una sede fisica e, parallelamente, viene offerta la possibilità di partecipazione elettronica agli azionisti che non sono presenti fisicamente. Anche in questo caso tutti gli interventi devono essere trasmessi in tempo reale almeno tramite audio e tutti i partecipanti devono poter presentare proposte e partecipare alla discussione. La semplice possibilità di votare, ad esempio via e-mail, non è sufficiente.

AG interamente virtuale

L'AG può svolgersi interamente in modalità virtuale, quindi senza una sede fisica. Per poter usufruire di questa possibilità, la società deve tuttavia prevederla espressamente nello statuto. Se in futuro una società desidera poter tenere un'AG virtuale, deve prima approvare la relativa disposizione statutaria durante un'AG precedente, mediante atto pubblico. Ad esempio, se la prossima AG ordinaria del 2023 deve poter svolgersi virtualmente, la modifica dello statuto dovrebbe essere introdotta durante una precedente AG straordinaria.

Nelle società quotate in borsa, in caso di AG virtuale, deve essere obbligatoriamente nominato un rappresentante indipendente. Le società private possono invece prevedere nello statuto la possibilità di rinunciare alla nomina di tale rappresentante.

Infine, nella misura in cui il diritto notarile cantonale non lo escluda, anche le decisioni che richiedono un atto pubblico (ad es. modifiche del capitale o dello statuto) possono in futuro essere adottate e autenticate durante un'AG virtuale.

Decisioni scritte per circolazione

Se nessun azionista richiede una discussione orale, le decisioni dell'AG possono ora essere adottate anche mediante circolare scritta.

Responsabilità per gli strumenti tecnici e i problemi tecnici

Se una società svolge la propria AG interamente in modalità virtuale o utilizza strumenti elettronici (più sedi, AG ibrida), il CdA è responsabile della valutazione e della scelta degli strumenti e delle piattaforme adeguati e deve definire in modo appropriato i relativi requisiti e le regole per l'utilizzo degli strumenti elettronici (ad es. in un regolamento). Come nel caso di un'AG tradizionale, anche in caso di utilizzo di strumenti elettronici il CdA deve garantire il rispetto dei diritti di partecipazione degli azionisti (ad es. verifica dell'identità dei partecipanti, esclusione delle persone non autorizzate, misure volte a impedire la manipolazione dei risultati delle votazioni, ecc.). Se durante un'AG si verificano problemi tecnici che ne impediscono il corretto svolgimento, l'AG deve essere interrotta e rinviata. Le decisioni adottate prima dell'interruzione rimangono tuttavia valide.

Convocazione dell'AG per via elettronica

La convocazione dell'AG e i relativi allegati (in particolare la relazione sulla gestione e la relazione di revisione) possono ora essere inviati o messi a disposizione degli azionisti anche per via elettronica; è determinante la forma prevista dallo statuto. In caso di proposte degli azionisti, la convocazione deve contenere anche la relativa motivazione. Nelle società quotate in borsa, anche le proposte del CdA devono essere brevemente motivate.

Diritto di partecipazione della direzione

Oltre al CdA, anche la direzione dispone ora di un diritto legale di partecipazione all'AG. I membri della direzione non possono tuttavia presentare proposte, mentre i membri del CdA possono esprimersi su ogni punto all'ordine del giorno.

Regole supplementari per le società quotate in borsa

Per le società quotate in borsa si applicano ulteriori nuove regole in materia di rappresentanza indipendente del diritto di voto (la rappresentanza da parte del depositario o di un organo della società non è più consentita, riservatezza delle istruzioni degli azionisti prima dell'AG, ecc.).

5. Nuova disciplina delle misure di risanamento

Il diritto in materia di risanamento delle società anonime è stato strutturato in modo più chiaro. Le situazioni di perdita di capitale e di eccedenza di debiti sono ora disciplinate ciascuna in un articolo distinto; la rivalutazione di partecipazioni e immobili è stata spostata dalle disposizioni sulle riserve a quelle relative al risanamento. È stata inoltre introdotta una nuova fattispecie, ossia l'imminente insolvenza, attribuendo maggiore importanza alla liquidità.

Nuova fattispecie: imminente insolvenza

Il nuovo articolo 725 CO sancisce espressamente che il CdA deve monitorare la liquidità. Se vi è il rischio di insolvenza, ossia se l'adempimento degli obblighi nei sei mesi successivi non è più garantito in modo duraturo, il CdA deve adottare con la dovuta tempestività le misure necessarie per garantire la solvibilità e, se necessario, avviare ulteriori misure di risanamento. Una semplice carenza temporanea di liquidità non è sufficiente per presumere un'imminente insolvenza; resta tuttavia l'obbligo del CdA di pianificare la liquidità.

Come esempio di misura volta a garantire la solvibilità, la legge cita la richiesta di una moratoria concordataria. Sono tuttavia possibili anche altre misure di risanamento, come la riduzione dei costi, l'acquisizione di nuovi ricavi, la riduzione del capitale, ecc.

Modifiche relative alla perdita di capitale

La fattispecie della perdita della metà del capitale (cosiddetto deficit di bilancio) è ora disciplinata e precisata nell'articolo 725a CO. Per il calcolo della perdita, è determinante la metà della somma del capitale azionario e delle riserve legali da capitale e da utili non rimborsabili agli azionisti. In presenza di una perdita di capitale, il CdA deve adottare con la dovuta tempestività misure per eliminarla e, se necessario, ulteriori misure di risanamento. A tal fine, non è più necessario convocare un'AG straordinaria se non quando le misure previste dal CdA rientrano nella competenza dell'AG (ad es. una riduzione del capitale). Nelle società senza organo di revisione (opting-out), una perdita di capitale comporta ora l'obbligo di sottoporre il conto annuale interessato a una revisione limitata. Ciò significa che il CdA deve innanzitutto incaricare un revisore abilitato di effettuare la revisione limitata del conto annuale prima di sottoporlo all'AG per approvazione.

Modifiche relative all'eccedenza di debiti

In caso di eccedenza di debiti, secondo il nuovo articolo 725b CO il CdA può rinviare il deposito del bilancio se vi è una prospettiva concreta che l'eccedenza possa essere eliminata entro 90 giorni dalla disponibilità dei conti intermedi sottoposti a revisione oppure se esistono postergazioni per un importo pari all'eccedenza di debiti. Le postergazioni devono ora comprendere anche gli interessi esigibili sul capitale. Le postergazioni concesse secondo il diritto previgente entro la fine del 2022 rimangono valide al massimo per un periodo transitorio di due anni e devono essere adeguate al nuovo diritto entro tale termine. La sospensione del fallimento da parte del tribunale è stata completamente abolita. Rimane tuttavia possibile presentare una richiesta di moratoria concordataria da parte del CdA.

Modifiche supplementari per le società quotate in borsa

Per le società quotate in borsa si applicano ulteriori modifiche, in particolare in materia di remunerazioni (le disposizioni dell'ordinanza contro le retribuzioni abusive (OReSA) sono ora integrate nel diritto azionario, con alcuni adeguamenti) e di rappresentanza dei sessi nel CdA e nella direzione.

6. Periodo transitorio per l'adeguamento degli statuti

Per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti al nuovo diritto azionario è previsto un periodo transitorio di due anni, ossia fino alla fine del 2024. Le disposizioni statutarie non più conformi al diritto riveduto rimangono in vigore durante questo periodo transitorio, ma diventano automaticamente nulle per legge alla sua scadenza. Si raccomanda pertanto di verificare tempestivamente gli statuti esistenti e di adeguarli al nuovo diritto in funzione delle esigenze concrete.

Ritratto di Evelyne Suter
Autore

Evelyne Suter

Avvocata e notaia (Berna)